IL MES, QUESTO SCONOSCIUTO

Oggi discuteremo di un argomento tornato molto in voga in Italia, data soprattutto la situazione d’emergenza che il nostro Paese sta vivendo per via del coronavirus. Si tratta del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, il quale sta provocando un’accesa discussione in Europa sul suo utilizzo o meno per far fronte alla crisi odierna. Vista la situazione, gli Stati nazionali stanno cercando di intervenire per salvaguardare le proprie economie e allo stesso tempo anche quella globale. L’Italia che è al momento tra le nazioni più colpite da questa crisi non è da meno e sta valutando, insieme ai partner europei, gli interventi e gli strumenti necessari da applicare per arginare una crisi che certamente avrà importanti ripercussioni economiche. Tra i mezzi di intervento esaminati vi è per l’appunto il MES. La sua chiamata in causa ha provocato un’accesa discussione sul suo utilizzo o meno, con la conseguenza che politica e larga parte della stampa lo elevassero a mito fatto di teorie e complotti; basti pensare che fino a qualche tempo fa era una parola quasi impronunciabile per molti esponenti della politica nostrana come se questo MES non potesse essere “mai nominato”, una sorta di Voldemort dell’economia.
Prima di tutto occorre sapere cos’è e quando nasce. Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati , è un’organizzazione internazionale a carattere regionale nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro istituita dalle modifiche al Trattato di Lisbona approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento europeo e ratificate dal Consiglio europeo a Bruxelles il 25 marzo 2011. Il MES è attivo da luglio 2012 con una capacità di oltre 650 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi.
Per quanto riguarda il profilo istituzionale, il MES è regolato da un trattato internazionale e non rientra nel perimetro istituzionale dell’Unione Europea. Esso è governato da tre organi principali: il Consiglio dei Governatori (Board of Governors), al quale partecipano i ministri delle finanze di ogni Stato e che è presieduto dal presidente dell’Eurogruppo; il Consiglio d’amministrazione e del potere ( Board of Directors), i cui membri sono dotati di elevata competenza in campo economico e finanziario e sono nominati, insieme ad un supplente, da ciascun membro del Consiglio dei governatori; il Direttore Generale, che dura in carica Gper 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Governatori. Spetta al Consiglio dei Governatori prendere la maggior parte delle decisioni cruciali, come ad esempio l’approvazione di una richiesta di adesione al MES, la concessione del sostegno finanziario e la modifica degli strumenti di intervento.
Ma qual è la sua funzione? Il MES offre sostegno agli Stati Membri attraverso prestiti o con l’attivazione di linee di credito che sono garantite dal capitale sottoscritto dai paesi membri. Il capitale sottoscritto (704 miliardi di euro) differisce dal capitale effettivamente versato (80,5 miliardi di euro) in quanto il primo definisce l’ammontare massimo che potrebbe essere richiesto dagli Stati Membri in caso di insolvenza di uno Stato debitore. Analogamente a quanto avviene nelle società per azioni, gli Stati azionisti del Fondo hanno una responsabilità limitata, che è definita dal capitale sottoscritto. Il capitale è suddiviso in quote distribuite sulla base del modello delle quote di capitale detenute nella BCE da parte delle banche centrali nazionali. L’Italia possiede il 17,79 per cento delle quote ed è il terzo paese per dimensione, dopo Germania e Francia. Come già accade per il FMI (Fondo Monetario Intenazionale), il MES si pone come un creditore “privilegiato”, rispetto al quale gli altri creditori sono subordinati. Alla luce dei principi generali definiti nell’articolo 12 del trattato, il MES può intervenire attraverso diversi strumenti quando ciò è necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria della Zona Euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il MES si attiva solo su richiesta dello Stato interessato che, nel formulare la richiesta, indica lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare per tale intervento. Una volta ricevuta la domanda di assistenza, il presidente del Consiglio dei Governatori del MES autorizza la Commissione Europea e la BCE a fare una valutazione di tre variabili principali:
• l’esistenza di un rischio per il paese o per la stabilità dell’intera Zona Euro;
• la sostenibilità del debito pubblico del paese che ha formulato la richiesta di aiuto;
• le esigenze economiche di tale paese.
Una volta terminate le valutazioni, in caso di accettazione della richiesta, il Consiglio dei Governatori affida alla Commissione Europea, alla BCE e, laddove fosse necessario, al FMI (Fondo Monetario Internazionale) il compito di negoziare con il membro del MES interessato ad un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU). In questo documento sono indicate le condizioni per fornire l’assistenza finanziaria, la gravità della situazione economica e il tipo di strumento necessario per l’intervento di assistenza finanziaria. Come per qualunque istituzione che eroga prestiti e analogamente a quanto avviene per il FMI, tutti gli strumenti di sostegno offerti dal MES sono caratterizzati da un certo grado di condizionalità, ossia dall’obbligo di rispettare alcune condizioni affinché si possa accedere allo strumento di sostegno e lo si possa mantenere nel corso del tempo. Queste condizioni non sono standardizzate ma possono spaziare da un programma di correzione macroeconomica fino al rispetto di condizioni di ammissibilità predefinite, secondo le necessità di un paese. Il compito di monitorare il rispetto delle condizioni prestabilite è affidato alla Commissione Europea, alla BCE e al FMI.
Come già anticipato, tra gli strumenti di intervento MES vi sono i prestiti a paesi in crisi – di cui all’articolo 16 del Trattato – e le cosiddette “linee di credito precauzionali”, di cui all’articolo 14. I prestiti ex art. 16 richiedono programmi di aggiustamento macroeconomico; sono approvati dal Consiglio dei Governatori, ma è il Consiglio di Amministrazione a valutare le modalità di applicazione e ad approvare il versamento delle ulteriori rate successive alla prima. Le linee di credito ex art. 14 sono di due tipi: una linea precauzionale in senso stretto, PCCL (Precautionary Conditioned Credit Line) e una rafforzata, ECCL (Enhanced Conditions Credit Line). La PCCL richiede una condizionalità molto attenuata ma anch’essa richiede la sottoscrizione di un MoU (mentre nella proposta di riforma che era stata approvata in linea di principio dal Consiglio UE del giugno 2019 richiederebbe la semplice sottoscrizione di una lettera di intenti). La linea rafforzata richiede una condizionalità maggiore e dunque un MoU più impegnativo. Per questo motivo, alcuni paesi potrebbero risultare riluttanti nel chiedere un aiuto al MES,nonostante si trovino in stato di difficoltà finanziaria. In entrambi i casi, le linee di credito precauzionali danno accesso alle OMT (Outright Monetary Transactions), ovvero operazioni illimitate della BCE. Attraverso prestiti e linee di credito, nel rispetto dei principi esposti nell’articolo 12 del Trattato, il MES può intervenire in aiuto degli Stati attraverso diversi canali come il sostegno sul mercato primario (articolo 17), sul mercato secondario (articolo 18) e può ricapitalizzare le istituzioni finanziarie degli Stati in difficoltà (articolo 15).
Ovviamente, come qualsiasi cosa in questo mondo il suo utilizzo ha i PRO e i Contro. L’aspetto critico di questo strumento consiste che diversamente da altri fondi di stabilità, come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non è prevista la possibilità di un mero accantonamento contabile, ovvero il conferimento in proprietà o ipoteca di beni demaniali(e quindi di una sua definizione preventiva in assenza dell’applicazione degli aggiustamenti di bilancio) con i quali gli stati potrebbero in futuro reperire in tempi rapidi la quota di loro competenza, laddove richiesto dal fondo MES. L’accantonamento contabile tuttavia potrebbe evitare il trasferimento e l’immobilizzo finanziario pluriennale di importanti risorse dei bilanci nazionali, comportando il rischio di scarso impiego nel fondo, ove non è riscontrabile analoga rigidità nelle norme degli stati membri per l’accertamento e la valorizzazione dei beni e dei versamenti relativi al capitale sociale nelle società di capitali di diritto privato. La legislazione europea non prevede inoltre un tetto massimo, deliberato da un organismo esterno, al leverage (rapporto fra indebitamento e capitale) fra capitale sociale autorizzato e esposizione debitoria verso gli Stati membri, quale strumento di governance per evitare che un fondo di garanzia indipendente con compiti di pubblica utilità (relative immunità e garanzie di riservatezza) possa trasformarsi in un soggetto speculativo. Unica indicazione del rapporto con gli istituti di credito è la possibilità di finanziarsi nel mercato secondario e interbancario, senza cenni in merito alla facoltà di detenere azioni o strumenti derivati, conferibili dagli stati membri che hanno convertito aiuti alle loro banche in azioni di proprietà. Questione che porrebbe innanzitutto il problema di nazionalità delle banche, trasferendo il controllo a un soggetto estero e, per i suoi fini, privo di controllo politico. In secondo luogo la questione di sovrapposizione di competenze con la BCE, nel rapporto di proprietà col MES e di regolatore del settore bancario, oltreché unico soggetto avente strumenti per essere un prestatore di ultima istanza (laddove il MES non può praticare il quantitative easing, ovvero regolamentare le garanzie dei suoi prestiti senza le conseguenze del giudizio dei mercati).
Possiamo concludere affermando che il MES sicuramente non è uno strumento complottistico per arginare la libertà di uno Stato e dei suoi cittadini ma uno strumento utilizzabile in tempi di crisi ma che, per la situazione odierna, non è a mio parere necessario utilizzare dato che la crisi è nata per una causa di forza maggiore e non a causa di scellerate scelte economico-finanziare. Sarebbe utile il MES, nel caso in cui gli Stati Europei decidessero di utilizzare tale sostegno, senza che possano essere applicate le condizioni precedentemente elencate.

 

Francesco Santoro

 

Edit: con la riunione dell’Eurogruppo del 09/04/2020 si è stabilita la possibilità dell’uso del MES come linea di credito incondizionata per spese sanitarie direttamente o indirettamente collegate alla pandemia di SARS-CoV-2

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